se la convalida o rinnovazione di atto nullo
sconti la
tassa fissa di registro
Cass. 1983, n. 6896
La convalida di un
atto nullo ben può implicarne la rinnovazione con effetti costitutivi ex nunc,
qualora, in via di interpretazione si possa ritenere che a tal fine sia
preordinata la volontà delle parti.
Cass. 31.05.1950, n. 1349
Giur. comm. cass. civ., 1950, II,
pag. 498
Nulla vieta che i
contraenti, nella sfera della loro autonomia negoziale, trasfondano il
contenuto dell’atto nullo in un altro contratto che sia pienamente valido per
essere state rimosse le cause da cui era derivata la nullità del primo
contratto…
Cass. n. 5.07.1957, n. 2635
.. e che le parti possono anche
stabilire che il nuovo negozio abbia efficacia dalla data del primo.
Cass. 30.03.1963, n. 799
Foro
It., 1963, I, pag. 1757
La rinnovazione
importa la creazione di un nuovo negozio che essendo identico al primo come
contenuto, è destinato, per l’incompatibilità derivante dalla contemporanea
sussistenza di due fonti negoziali simili, a sostituirsi al primo in posizione
ed in funzione autonoma
In definitiva, la
tutela delle ragioni del Fisco, portata dall’art.38, L.R., non dovrebbe condurre
ad un’ulteriore tassazione oltre la sola imposta fissa, laddove il negozio
voluto e posto in essere tra le parti, ovverosia il regolamento negoziale degli
interessi, sia nella sostanza uno solo (considerata la incompatibilità,
evidenziata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, di due fonti negoziali,
per le medesime vicende di rapporti giuridici tra gli stessi soggetti).
Diversamente si
avrebbe una ingiustificata duplicazione di imposta proporzionale, in contrasto
con il principio cui si uniforma la legge sull’imposta di registro, sul quale
si fondano le disposizioni contenute negli articoli 30 e 40.